
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»: è così precisata come la protezione della libertà di pensiero comprenda non solo il diritto in sé, ma anche gli strumenti necessari per esercitarlo. Manifestazione e divulgazione del pensiero trovano tutela nel nostro ordinamento, anche se nell’art. 21 è fatta esplicita menzione per il solo mezzo stampa, il mass media più utilizzato al momento della stesura della costituzione, e quindi maggiormente impiegato dal regime: «la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Dunque il centro dell’articolo è la stampa, per la sua carica di forte preoccupazione sociale e civile, mentre vengono sottaciute le altre forme mediatiche che si rivolgono ad una pluralità di soggetti come radio, tv, e strumenti telematici. La legge dichiara che si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria «nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria». E continua «sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni»: per la prima volta oltre alla stampa, compaiono i riferimenti a tutte le altre forme di intrattenimento e comunicazione con particolare rimando al cinema, ma non ancora al mezzo televisivo che in Italia sarebbe arrivato solo nel decennio successivo.
Tuttavia, l’articolo 21 non rimane isolato nella sua interpretazione, ma si arricchisce di documenti internazionali e riferimenti a costituzioni di altri paesi, comprendendo anche formulazioni e concetti importanti. Notevoli apporti all’interpretazione arrivano dall’ art.19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del ’40 che aggiunge un concetto importantissimo e quanto mai attuale: «la possibilità di cercare e ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo». Dunque, la libertà di informare incomincia ad avere uno strumento concreto al suo interno, appunto la libertà di ricercare le informazioni (così come previsto anche nell’art. 5 della Costituzione tedesca). Ed ancora, l’art. 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo del ‘50 in cui l’esercizio delle libertà comporta doveri e responsabilità tali da essere sottoposto a determinate «formalità, condizioni e restrizioni previste dalla legge costituenti misure necessaria per una società democratica»: una formulazione, apparentemente diversa, ma molto simile alla nostra perché enuncia innumerevoli limitazioni che aprono uno scenario interessante alla comparazione con lo Statuto Albertino (che garantiva la libertà di espressione, ma di cui una legge ne reprimeva gli abusi).
Un confronto importante e vitale con costituzione coeve e documentazioni internazionali, proprio per dimostrare che la nostra libertà di espressione non vive isolata ma anzi si fonde con gli altri articoli della nostra costituzione in un rapporto di paragone e confronto. È quanto avviene nell’articolo 15 - ovvero la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (che implicitamente riguarda tutto il mondo di internet) - che, seppur considerato un diritto inviolabile, la sua limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dalla legge e non secondo il criterio del buon costume come invece per l’art. 21. Tra i due articoli la discriminante consiste nel fatto che nell’art. 21 ci si riferisce ad una libertà di un soggetto indirizzata verso un pubblico infinito e indefinito, mentre nell’art. 15 si parla di una comunicazione intersoggettiva tra un soggetto ed un destinatario definito. Così come altri articoli che non conservano il limite del buon costume avendo un grado di libertà maggiore, per esempio l’art. 19 - libertà religiosa e di coscienza – o l’art 33 - la libertà dell’arte e della scienza. Questo per confermare come “la libertà di espressione sia strettamente collegato all’elemento di democrazia”.
Ma qual è l’entità della tutela consentita dall’art 21? A questa domanda Zaccaria risponde esaminando i soggetti, l’oggetto ed i limiti. I soggetti a cui si rivolge “sono tutti”, un elemento di grande apertura in cui rientrano diverse categorie, cittadini e stranieri, minorenni e maggiorenni, singoli e formazioni sociali, persone fisiche e società giuridica, ma anche giornalisti (che non conservano una tutela privilegiata), e parlamentari: un insieme esteso che dimostra l’ampiezza enorme dello spessore soggettivo della libertà. L’oggetto ha tutela piena e assoluta riferendosi sia alla libertà negativa che alla libertà positiva. Più precisamente l’art. 21 tutela non solo la libertà di dire ma anche di non dire, la libertà di associarsi, il pensiero proprio e altrui, il diritto di cronaca (che è una punta avanzata della libertà di espressione perché nei suoi confronti operano minori limiti, validi anche per la satira e la critica), inoltre in esso rientrano anche la pubblicità e la propaganda. Un’altra questione è costituita dai limiti alla libertà di stampa. Due le categorie contemplate: i limiti particolari o espliciti , (come il buon costume che coincide e corrisponde alla morale sessuale), ed i limiti generali o impliciti, quelli che derivano dalla convivenza nella costituzione di vari diritti e doveri (come l’onore, la riservatezza, la segretezza). In questa fase si rende necessario il delicatissimo e difficilissimo bilanciamento tra diritti e riferimenti costituzionali.
Un punto nevralgico dei nostri tempi è costituito invece dal passaggio dalla libertà di informazione al diritto all’informazione. A partire da una sentenza del ‘72 la corte costituzionale comprese che nella libertà di informazione comparisse qualcos’altro: un profilo attivo, cioè il diritto di cercare e ricevere informazioni, fino a quel momento non contemplato. Così, accanto alla libertà d’informazione ha costruito l’interesse a ricevere le informazioni, ma non solo. Parlando di pluralismo la corte ha ricavato anche il diritto del cittadino all’informazione.
Dunque “i limiti alle libertà sono pochi e da interpretare restrittivamente con la tendenza a circoscriverli per estendere la libertà – commenta Zaccaria – ma nelle società contemporanee la libertà dell’informazione non è più patrimonio dei singoli, bensì delle società multinazionali che hanno mezzi economici rilevanti. Stando così le cose, questa libertà non è di tutti ma di pochi, perché quella libertà sommata ai mezzi economici cambia natura, ovvero si trasforma in potere”. Mentre i limiti alle libertà devono essere tassativamente circoscritti, controllati, riguardati, quando si inizia a parlare del potere i limiti devono essere tali da non invadere gli altri poteri. Allora la domanda di fondo è se la libertà di informazione sia una libertà o sia un potere. Se è potere, essa tenderà a debordare sugli altri poteri: “è qui che auspico che riesploda il diritto all’informazione”. E conclude: “se la libertà di informazione non è di tutti, il diritto all’informazione è di tutti perché non richiede mezzi, ma che siano posti dei limiti e doveri in capo a chi amministra l’informazione"
a cura di Amelia Realino